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Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione distribuita 

Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione distribuita finalizzati a garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale

Con delibera 421/2014/R/EEL "Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione distribuita finalizzati a garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale", pubblicata il 7 agosto 2014, l'AEEGSI ha approvato una nuova versione dell'Allegato A72 del Codice di rete di Terna, relativo alla "Procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita in condizioni di emergenza del Sistema Elettrico Nazionale (RIGEDI)". Troverà applicazione a decorrere dal 1 settembre 2015, in sostituzione della precedente versione approvata con la deliberazione 344/2012/R/EEL.
La delibera prescrive inoltre la necessità di implementare dei sistemi di tele distacco nel caso di impianti alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione per i quali è stata presentata la richiesta di connessione in data antecedente all'1 gennaio 2013.

I Produttori che ricadono in tale ambito sono tenuti ad adeguare gli impianti di produzione di energia elettrica alle prescrizioni di cui al Paragrafo 8.8.6.5 e all'Allegato M della Norma CEI 0-16 Edizione III entro il 31 gennaio 2016, oppure entro la data di entrata in esercizio qualora successiva.

Il Distributore trasmetterà informativa a ciascun produttore coinvolto dal presente provvedimento e connesso alla propria rete  mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.

A seguito dell'avvenuto adeguamento dell'impianto di produzione alle prescrizioni sopra descritte, il produttore è tenuto a sottoscrivere il modello Integrazione al Regolamento di Esercizio e ad inoltrarlo al Distributore, allegando una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all'albo professionale secondo le rispettive competenze, che attesta che il sistema atto a consentire il tele distacco è conforme a quanto previsto dalla Norma CEI 0-16 Edizione III.

I moduli Integrazione al Regolamento di Esercizio e Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono disponibile a fondo pagina. Ulteriori informazioni sulle modalità di trasmissione dei documenti saranno trasmesse ai produttori interessati mediante la comunicazione di cui sopra.

A seguito del ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento, il Distributore  verifica tempestivamente (e comunque entro due mesi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione o entro il 30 settembre 2015 qualora successivo a tale data di ricevimento) l'effettiva installazione dei sistemi atti a consentire il tele distacco da remoto nonché il loro corretto funzionamento. Tali verifiche sono effettuate tramite prove da remoto in relazione all'effettivo invio, ricevimento e implementazione del segnale e, qualora sia stato riscontrato per almeno tre volte un esito negativo, seguirà un sopralluogo sull'impianto di produzione per verificare l'avvenuta installazione dei dispositivi richiesti e i motivi del mancato funzionamento.

I produttori che inviano al Distributore  entro il 30 giugno 2015, la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione alle prescrizioni richieste e che, se l'impianto di produzione era tenuto alla corresponsione del CTS prima dell'intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza di cui all'articolo 40 del TIQE (qualora non già inviata) hanno diritto, con riferimento ai medesimi impianti di produzione, a un premio pari a:

  • 800 € per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti tre o più sistemi di protezione di interfaccia;

  • 650 € per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti due sistemi di protezione di interfaccia;

  • 500 € per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui sia presente un solo sistema di protezione di interfaccia.

I produttori che inviano al Distributore nel periodo compreso tra l'1 luglio 2015 e il 31 agosto 2015, la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione alle prescrizioni richieste, se l'impianto di produzione era tenuto alla corresponsione del CTS prima dell'intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza di cui all'articolo 40 del TIQE (qualora non già inviata) hanno diritto, con riferimento ai medesimi impianti di produzione, alla metà dei premi di cui sopra.

Il premio sarà erogato dal Distributore  entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento o entro il 31 ottobre 2015 qualora successivo, a condizione che le verifiche o il sopralluogo nei casi previsti, abbiano avuto esito positivo.

Il Distributore  trasmetterà a Terna S.p.A., per il tramite del sistema GAUDÌ e secondo modalità dalla medesima definite, l'informazione relativa all'avvenuto adeguamento dei singoli impianti di produzione adeguati.

Nel corso della vita utile di un impianto di produzione di energia elettrica per il quale trovano applicazione, anche a seguito del presente provvedimento, le prescrizioni di cui al Paragrafo 8.8.6.5 e all'Allegato M della Norma CEI 0-16 Edizione III, il Distributore verifica, con la periodicità prevista dal medesimo Allegato M, il corretto funzionamento dei sistemi installati dai produttori atti a consentire il tele distacco da remoto. Tali verifiche sono effettuate tramite prove da remoto in relazione all'effettivo invio, ricevimento e implementazione del segnale e, qualora sia stato riscontrato per almeno tre volte un esito negativo, seguirà un sopralluogo sull'impianto di produzione per verificare l'avvenuta installazione dei dispositivi richiesti e i motivi del mancato funzionamento.
Nei casi in cui: la verifica effettuata  abbia avuto esito negativo; il produttore, nonostante il sollecito da parte del Distributore, non adegui i propri impianti di produzione secondo le tempistiche e le modalità previste dal presente provvedimento, il Distributore  ne dà comunicazione al GSE e al produttore; il GSE sospende l'erogazione degli incentivi fino all'avvenuto adeguamento degli impianti di produzione. Il produttore dà comunicazione dell'avvenuto adeguamento al Distributore  ed al GSE con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/00 ed il Modulo integrativo al vigente "Regolamento di esercizio".

Il Distributore, entro 40 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione effettua le verifiche descritte nei precedenti paragrafi, dando comunicazione degli esiti al produttore ed al GSE. Qualora l'esito della verifica sia positivo, la sospensione dell'erogazione degli incentivi cessa i propri effetti. Nei casi di impianti di produzione di energia elettrica che non beneficiano di incentivi, l'Autorità valuterà gli interventi da assumere in caso di inadempimento agli obblighi previsti ai sensi del presente provvedimento.

Trasmissione documentazione

La trasmissione della documentazione che dovrà riportare nell'oggetto "Adeguamento alla delibera 421/2014/R/eel - RIGEDI" potrà avvenire tramite PEC al seguente indirizzo: connessionielettriche@pec.inretedistribuzione.it

Per ogni eventuale chiarimento o informazione è possibile contattare i seguenti riferimenti tecnici:

Per la configurazione del modem è necessario inviare una richiesta mail ad entrambi i riferimenti di cui sopra con oggetto "Richiesta configurazione Modem RIGEDI - POD IT011Exxxxxxxx"
 

Documenti allegati

  • Dichiarazione Sostitutiva 421-14
  • Integrazione al Regolamento di Esercizio 421-14