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Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica 

Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica (pubblicazione delibera AEEG 84/2012/R/eel e s.m.i.)

Pubblicazione della Delibera 84/2012/R/eel - Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alla generazione distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale - 08 marzo 2012.

Con deliberazione 84/2012/R/eel e smi l'Autorità per l' Energia Elettrica e il Gas ha approvato nuovi allegati al Codice di rete Terna e in particolare l'Allegato A70, che introduce prescrizioni per gli impianti di produzione connessi alle reti MT e BT. La deliberazione definisce anche le tempistiche per l'applicazione di tali prescrizioni agli impianti, ivi incluso disposizioni retroattive per gli impianti esistenti tali da evitare situazioni di criticità sulla rete elettrica dalla prossima estate. Inoltre, attraverso la pubblicazione della delibera 344/2012/R/eel in data 02 agosto 2012, AEEG ha integrato la delibera 84/2012/R/eel, l'Allegato A70 e ha pubblicato l'Allegato A72 del CdR Terna - "Procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita in condizioni di emergenza del Sistema Elettrico Nazionale (RIGEDI)". Con le delibere 562/2012/R/eel e 243/2013/R/eel sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni alla deliberazione 84/2012/R/eel. Per approfondimenti legati alla delibera 243/2012/R/eel si rimanda al link.

In particolare, per l'applicazione dell'Allegato A70 del Codice di Rete Terna - "Regolazione tecnica dei requisiti di sistema della generazione distribuita", delle norme CEI 0-16 e 0-21 agli impianti di produzione che vengono connessi alle reti BT e MT e che entrano in esercizio in data successiva al 31 marzo 2012 si devono seguire le prescrizioni indicate al comma 4.1 della deliberazione 84/2012/R/eel e smi.

INRETE Distribuzione Energia S.p.A. vigilerà sul rispetto delle prescrizioni indicate al comma 4.1 sottoponendo ai propri utenti contratto per la connessione conforme ed acquisendo dai richiedenti gli allegati al Regolamento di Esercizio in base alle indicazioni riportate al comma 4.2 della deliberazione stessa.

Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica per i quali, all’atto della richiesta di connessione, è stata prevista la suddivisione dell’impianto medesimo in diverse sezioni con differenti date di entrata in esercizio, le disposizioni di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 della deliberazione 84/2012/R/eel trovano applicazione per le singole sezioni in relazione alla data di entrata in esercizio di ciascuna di esse.

Nei casi in cui venga sostituito l'inverter e/o il sistema di protezione di interfaccia, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 4 della deliberazione 84/2012/R/eel e smi. A tal fine, le tempistiche si applicano con riferimento alla data di sostituzione dell'inverter e/o del sistema di protezione di interfaccia. A seguito di tale sostituzione il produttore è tenuto a dare comunicazione della data di sostituzione, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, all'impresa distributrice e, qualora l'impianto percepisca gli incentivi, anche al GSE.

Nel caso di impianti già connessi in BT al 30 giugno 2012, qualora un inverter debba essere sostituito a seguito di guasto e risulti tecnicamente impossibile sostituire un inverter esistente con uno rispondente ai requisiti vigenti alla data della sostituzione, è possibile effettuare la sostituzione con uno di pari modello (e comunque con prestazioni non inferiori) purché almeno in grado di evitare la disconnessione nell'intervallo di frequenza 49-51 Hz e di rispettare le restanti parti del paragrafo 5 dell'Allegato A70. Il produttore è tenuto a dare comunicazione della data di sostituzione, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, ad INRETE Distribuzione Energia e, qualora l'impianto percepisca gli incentivi, anche al GSE. Il produttore allega alla predetta comunicazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, dai medesimi soggetti di cui al comma 4.2, lettera d) ed e), in cui sono evidenziati i motivi che rendono tecnicamente impossibile definire una soluzione che consenta di sostituire un inverter esistente con uno rispondente ai requisiti vigenti alla data della sostituzione.

Applicazione dell'Allegato A70 al Codice di rete agli impianti di potenza superiore a 50 kW connessi o da connettere alle reti MT già in esercizio o che entrano in esercizio entro il 31 marzo 2012 - Art. 5

  • i produttori devono adeguare i predetti impianti alle prescrizioni di cui ai paragrafi 5 e 8 (ad eccezione del sottoparagrafo 8.1.1 - "Regolazione dei relè da adottare in via transitoria") dell'Allegato A70 al Codice di rete entro il 31 marzo 2013.

  • nel caso di impianti tradizionali(così come definiti ai sensi dell'Allegato A70 del CdR Terna) entrati in esercizio entro il 31/03/2012, i produttori hanno l'obbligo di adeguare il SPI dei predetti impianti alle prescrizioni del paragrafo 8 dell'Allegato A70 del CdR Terna, e di adeguare il funzionamento degli impianti di produzione tradizionali alle prescrizioni del paragrafo 5 del medesimo allegatoesclusivamente entro i limiti consentiti dalle macchine rotanti già installate, dando evidenza, nella dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 4.2, lettera d), dei nuovi ampliati limiti di frequenza (e di tensione) entro cui la macchina è in grado di rimanere in servizio a seguito dell'adeguamento, qualora difformi dai limiti riportati nel paragrafo 5 del predetto Allegato A70. Nella medesima dichiarazione occorre anche evidenziare il periodo di tempo massimo oltre il quale tale limiti ampliati non possono essere mantenuti.

  • ciascuna impresa distributrice è tenuta ad informare, entro 08 maggio 2012, tutti i produttori responsabili della gestione di impianti ricadenti nella casistica soprarichiamata e connessi alla propria rete in relazione a quanto previsto dal presente provvedimento e sono altresì tenute ad inviare il Regolamento di Esercizio aggiornato ai sensi del medesimo provvedimento.

  • a seguito dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni sopra riportate (previste dal comma 5.1), il produttore è tenuto a sottoscrivere il nuovo regolamento di esercizio trasmesso dall'impresa distributrice e ad inoltrarlo all'impresa distributrice allegando, qualora non già inviati, i documenti di cui alle lettere a) e d) del comma 4.2 (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dai costruttori di inverter e protezioni di interfaccia e dichiarazione di conformità alle normative CEI e prescrizioni Allegato A70).

  • entro quattro mesi dalla data di ricevimento del regolamento di esercizio firmato dal produttore, l'impresa distributrice effettuerà un sopralluogo sull'impianto per verificare l'avvenuta installazione dei dispositivi richiesti.

  • nei casi in cui la verifica effettuata dall'impresa distributrice di cui al punto precedente (comma 5.4) abbia avuto esito negativo e/o il produttore, nonostante il sollecito da parte dell'impresa distributrice ai sensi del comma 5.1, non adegui i propri impianti secondo le tempistiche e le modalità previste, l'impresa distributrice ne dà comunicazione al GSE e al produttore. Il GSE sospenderà l'erogazione degli incentivi fino all'avvenuto adeguamento degli impianti. Per ottenere nuovamente l'erogazione degli incentivi, il produttore dovrà comunicare l'avvenuto adeguamento all'impresa distributrice e al GSE con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/00. L'impresa distributrice, entro 40 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione inoltrata dal produttore, effettua un sopralluogo sull'impianto per verificare l'effettivo rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento, dandone comunicazione al produttore e al GSE. Qualora l'esito della verifica sia positivo, la sospensione dell'erogazione degli incentivi cesserà i propri effetti.

  • Il punto precedente trova applicazione anche qualora l'impresa distributrice venga a conoscenza di altri casi di disapplicazione della delibera 84/2012/R/eel.

I produttori che inviano all'impresa distributrice la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti alle prescrizioni richieste dal comma 5.1 e che, se l'impianto era tenuto alla corresponsione del CTS prima dell'intervento di adeguamento, trasmettono anche la dichiarazione di adeguatezza di cui all'articolo 40 del TIQE 2012-2015 (qualora non già inviata)
entro il 30 giugno 2012, hanno diritto con riferimento ai medesimi impianti, a un premio pari a:

  • 2000,00 €, nel caso di impianto entrato in esercizio in data antecedente l'entrata in vigore della Guida CEI 82-25;

  • 5000,00 €, nel caso di impianto entrato in esercizio a seguito dell'entrata in vigore della Guida CEI 82-25.

nel periodo compreso tra l'1 luglio 2012 e il 31 ottobre 2012,
hanno diritto, con riferimento ai medesimi impianti, a un premio pari a quello riportato precedentemente, moltiplicato per:

  • 0,8 qualora la comunicazione sia inviata nel mese di luglio;

  • 0,6 qualora la comunicazione sia inviata nel mese di agosto;

  • 0,4 qualora la comunicazione sia inviata nel mese di settembre;

  • 0,2 qualora la comunicazione sia inviata nel mese di ottobre.

A tal fine, la predetta comunicazione deve includere copia delle dichiarazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 4.2 (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dai costruttori di inverter e protezioni di interfaccia e dichiarazione di conformità alle normative CEI e prescrizioni Allegato A70, qualora non già inviate). La comunicazione deve avvenire con modalità definite dalle imprese distributrici che consentano di verificare la data di invio e l'avvenuto ricevimento. Il premio viene erogato dall'impresa distributrice entro due mesi dalla data di ricevimento, da parte della medesima impresa, della comunicazione di cui al presente comma.

Per maggiori dettagli ed informazioni, vi preghiamo di consultare la Delibera 84/2012/R/eel pubblicata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas al seguente link:
Delibera 84/2012/R/eel

Inoltre vi preghiamo di consultare gli Allegati A70, A72, A68 e A69 del Codice di Rete Terna S.p.A. ai seguenti link:

Allegato A70 CdR Terna S.p.A.
Allegato A72 CdR Terna S.p.A.
Allegato A68 CdR Terna S.p.A.
Allegato A69 CdR Terna S.p.A.