1, nel caso di invio entro il 31 marzo 2023 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
0,75, nel caso di invio tra il 1 aprile 2023 e il 30 giugno 2023 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
0,50, nel caso di invio tra il 1 luglio 2023 e il 30 settembre 2023 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
0,25, nel caso di invio tra il 1 ottobre 2023 e il 31 gennaio 2024 della comunicazione di avvenuto adeguamento.
Impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti di media tensione
Impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti
Impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti di media tensione di potenza uguale o maggiore a 1 MW
(regolazione dello scambio dati tra TERNA S.P.A., IMPRESE DISTRIBUTRICI E SIGNIFICANT GRID USERS ai fini dell'esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale)
Come previsto dall’art. 4.2 della Delibera 540/2021/R/ eel di ARERA, INRETE Distribuzione Energia S.p.A.(INRETE) rende disponibili le informazioni relative agli adempimenti previsti per gli impianti di produzione energia elettrica di potenza uguale o maggiore a 1MW connessi o da connettere alle reti di media tensione.
Nel caso di impianti di produzione da connettere alle reti di media tensione che entreranno in esercizio dal 1 dicembre 2022 (nuovi impianti di produzione) i Produttori dovranno installare gli apparati di campo e il relativo sistema di comunicazione, a livello di impianto di produzione, che consentano la rilevazione dei dati oggetto di scambio ai sensi del Codice di rete di Terna secondo le modalità disciplinate dagli Allegati O e T alla Norma CEI 0-16.
L’installazione di tali apparati dovrà avvenire entro la data di entrata in esercizio dei medesimi impianti di produzione, dandone comunicazione ad INRETE entro la data di attivazione come previsto dall’allegato A della Delibera ARG/ elt 99/08 e s.m.i. (di seguito TICA).
La mancata installazione di tali dispositivi o la mancata comunicazione di installazione sarà condizione sufficiente per sospendere l’attivazione della connessione ai sensi del TICA .
Nel caso di impianti di produzione connessi o da connettere alle reti di media tensione che entreranno in esercizio entro il 30 novembre 2022 (impianti di produzione esistenti) i Produttori dovranno adeguare gli impianti di produzione, di cui sono responsabili, installando entro il 31 gennaio 2024 gli apparati di campo e il relativo sistema di comunicazione, a livello di impianto di produzione, che consentano la rilevazione dei dati oggetto di scambio ai sensi del Codice di rete di Terna secondo le modalità disciplinate dagli Allegati O e T alla Norma CEI 0-16. Entro la medesima data dovranno comunicare ad INRETE l’avvenuto adeguamento dell’impianto come di seguito disciplinato.
La comunicazione di cui sopra, il cui Format è disponibile a questo link, dovrà essere trasmessa dai Produttori entro il 31 gennaio 2024 ad INRETE allegando alla stessa una dichiarazione redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un tecnico abilitato non dipendente del Produttore stesso in cui si attesta che l’impianto di produzione è stato adeguato alle prescrizioni del Codice di rete di Terna e della Norma CEI 0-16 in materia di osservabilità (Allegati O e T) e il nuovo regolamento di esercizio debitamente sottoscritto.
Tale regolamento aggiornato ai sensi della nuova disciplina sarà inviato da INRETE entro il 30 settembre 2022 a tutti i Produttori interessati come previsto dalla Delibera in oggetto.
I Produttori che avranno adeguato gli impianti e trasmesso ad INRETE le comunicazioni ed i documenti di cui al comma 4.3 della Delibera 540/2021/R/ eel , avranno diritto, per ciascun impianto di produzione oggetto di adeguamento, al contributo forfetario derivante dal prodotto tra un valore “base” pari a 10.000 € e un coefficiente pari a:
Entro due mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti completa del nuovo regolamento di esercizio sottoscritto dal Produttore , INRETE effettuerà verifiche da remoto, accompagnate da sopralluoghi a campione presso gli impianti di produzione oggetto di adeguamento, al fine di verificare:
l’avvenuta e corretta installazione dei dispositivi previsti;
la piena operatività dello scambio dati (anche effettuando prove di comunicazione)
Nel caso in cui le verifiche abbiano esito positivo , INRETE procederà ad erogare il contributo forfettario spettante entro i termini indicati nella Delibera in oggetto.
Nel caso in cui le verifiche abbiano esito negativo per cause non imputabili ad INRETE, la medesima ne darà evidenza al Produttore, fornendo indicazioni in merito agli interventi correttivi da implementare e prevedendo una scadenza di almeno due mesi per la loro effettuazione. Al termine di tali interventi correttivi, il Produttore ne darà comunicazione ad INRETE che programmerà una nuova verifica entro il mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione.
Qualora l’esito delle verifiche continuasse ad essere negativo per cause non imputabili ad INRETE anche dopo il 31 gennaio 2024, INRETE inserirà il Produttore, in relazione allo specifico impianto di produzione, tra gli inadempienti ai fini della comunicazione di cui al comma 5.3 della Delibera 540/2021/R/ eel e il Produttore perderà il diritto al riconoscimento del contributo forfettario.
Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni sopracitate dovranno avere il seguente oggetto «Comunicazioni Delibera 540/2021/R/ eel » e:
per le richieste di connessione nuove o in corso, dovranno essere inviate attraverso la Fase 3 di WebForm
per gli impianti esistenti, dovranno essere inviate a INRETE tramite PEC all’indirizzo: inrete_distribuzione@legalmail.it
Per maggiori dettagli ed informazioni, vi preghiamo di consultare la Delibera 540/2021/R/ eel pubblicata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) al seguente link: Delibera 540/2021/R/eel.
Format per “Dichiarazione di avvenuto adeguamento”
Pagina aggiornata al 29/04/2022