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Applicazione nuove disposizioni DELIBERA ARERA 385/25 – Obblighi per produttori eolici e fotovoltaici connessi in MT

Con la delibera 385/2025 del 5 agosto 2025, sono state introdotte importanti disposizioni normative per i gestori di impianti di generazione distribuita fotovoltaici ed eolici connessi o da connettere alle reti di distribuzione in MT con potenza pari o superiore a 100 kW.

La delibera prevede che il Produttore provveda all’installazione e manutenzione del Controllore Centrale d’Impianto (CCI) e del relativo sistema di comunicazione ai fini dell’applicazione dell’Allegato A.72 al Codice di rete di Terna, nonché dell’attivazione dalla funzionalità PF2 “Limitazione della potenza attiva su comando esterno del DSO” di cui al comma 2.3, secondo le modalità disciplinate dagli Allegati O e T alla Norma CEI 0-16 e fermo restando quanto previsto dal comma 8.1 della delibera.

I titolari di impianti di produzione nuovi come individuati dall’art. 2, comma 2 della delibera, dovranno installare il CCI e attivare la funzionalità PF2 entro la data di entrata in esercizio dell’impianto, dandone comunicazione ad INRETE entro la data di attivazione della connessione ai sensi del TICA. La mancata installazione dei dispositivi e la mancata attivazione della funzionalità è condizione sufficiente per sospendere l’attivazione della connessione. 

Nel caso di impianti di produzione esistenti (come definiti all’art. 2.2, lettere d), e), f), come previsto dall’articolo 5, il Produttore deve procedere all’adeguamento e inviare apposita comunicazione ad INRETE entro:

  • Il termine del 28 febbraio 2026 per impianti di produzione esistenti di potenza uguale o maggiore di 1 MW (obbligo di attivazione della funzionalità PF2)

  • Il termine del 28 febbraio 2027 per impianti di produzione esistenti di potenza uguale o maggiore di 500 kW e minore di 1 MW (obbligo di installazione dei dispositivi di CCI e attivazione della funzionalità PF2);

  • Il termine del 31 marzo 2027 per impianti di produzione esistenti di potenza uguale o maggiore di 100 kW e minore di 500 kW (obbligo di installazione dei dispositivi di CCI e attivazione della funzionalità PF2);

La comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti, il cui Format è disponibile a questo link,  dovrà essere trasmessa dai Produttori ad INRETE entro le tempistiche sopra definite allegando alla stessa una dichiarazione redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un tecnico abilitato non dipendente del Produttore stesso in cui si attesta che l’impianto di produzione è stato adeguato alle prescrizioni del dell’Allegato A.72 del Codice di Rete di Terna e della Norma CEI 0-16 e il nuovo Regolamento di Esercizio debitamente sottoscritto.

Il Regolamento aggiornato ai sensi della nuova disciplina sarà inviato da INRETE a tutti i Produttori interessati, come previsto dalla Delibera in oggetto.
La delibera stabilisce altresì, che ai Produttori che hanno proceduto all’adeguamento degli impianti esistenti sia riconosciuto per ogni impianto di produzione un contributo forfettario come riportato ai commi 5.6 e 5.7.

Entro due mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti e del nuovo Regolamento di esercizio sottoscritto dal Produttore, INRETE effettua verifiche da remoto, accompagnate da sopralluoghi a campione, volte a verificare l’avvenuta e corretta installazione dei dispositivi (laddove previsto) e la piena operatività della funzionalità di riduzione della potenza di cui all’Allegato A.72 al Codice di rete, anche effettuando prove di comunicazione con le infrastrutture dell’Impresa distributrice tramite i canali messi a disposizione dalla medesima impresa distributrice.

In caso di esito positivo delle verifiche, INRETE procederà a erogare il contributo forfettario spettante entro il mese successivo alla data della verifica con esito positivo.

In caso di esito negativo delle verifiche, per cause non imputabili ad INRETE, verrà data evidenza al Produttore e saranno fornite indicazioni in merito agli interventi correttivi da implementare entro una scadenza individuata in almeno due mesi per la loro effettuazione. Il Produttore, al completamento degli interventi, è tenuto a informare INRETE, che entro un mese da tale comunicazione procederà a una nuova verifica. 

In caso di esito positivo, INRETE procederà ad erogare il contributo forfettario entro il mese successivo alla data della verifica con esito positivo. Qualora l’esito delle verifiche dovesse, invece, mantenersi negativo per cause non imputabili ad INRETE e siano decorse le tempistiche di cui ai commi 5.1, 5.2 o 5.3, INRETE inserirà il Produttore, in relazione all’impianto di produzione oggetto della verifica, tra gli impianti inadempienti ai fini della comunicazione di cui al comma 6.2, e verrà meno per il Produttore, in relazione all’impianto di produzione oggetto della verifica, il diritto al riconoscimento del contributo forfetario.

Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni sopracitate dovranno avere il seguente oggetto «Comunicazioni Delibera 385/2025/R/eel» e:  
 

  • Per le richieste di connessione nuove o in corso, dovranno essere inviate attraverso WebForm- Comunicazioni Fase 3: Gestione Connessioni Attive

  • Per gli impianti esistenti, dovranno essere inviate a INRETE tramite PEC all’indirizzo: inrete_distribuzione@legalmail.it

Per ogni ulteriore approfondimento in materia si rimanda al testo della delibera 385/2025/R/EEL consultabile sul sito dell’Autorità al link: https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/25/385-25