nel caso di impianti di produzione connessi in media tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i sistemi di protezione di interfaccia;
nel caso di impianti di produzione connessi in bassa tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo dedicato (relè di protezione esterno), dandone comunicazione ai gestori di rete secondo modalità dai medesimi definite.
Applicazione nuove disposizioni delibera AEEGSI n° 786/2016/R/EEL, art. 2
Applicazione nuove disposizioni delibera AEEGSI n° 786/2016/R/EEL
Applicazione nuove disposizioni delibera AEEGSI n° 786/2016/R/EEL, art. 2
(Verifiche periodiche dei sistemi di protezione di interfaccia ai sensi della Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e della nuova edizione della Norma CEI 0-21)
Le verifiche con cassetta prova relè, previste dall'Allegato U della Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e dall'Allegato G alla nuova edizione della Norma CEI 0-21 (Regolamenti di Esercizio), sono effettuate:
Le prime verifiche di cui sopra successive all'entrata in vigore della presente deliberazione sono effettuate:
nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall'1 agosto 2016, entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall'1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, entro l'ultima data tra:
-il 31 marzo 2018;
-5 anni dalla data di entrata in esercizio;
-5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione;-nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall'1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012,
entro l'ultima data tra:
-il 31 dicembre 2017;
-5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione;nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009, entro l'ultima data tra:
-il 30 settembre 2017;
-5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione.
Si specifica inoltre che:
nel caso di sostituzione dei sistemi di protezione di interfaccia per guasto e/o malfunzionamento, devono essere contestualmente effettuate le verifiche di cui sopra. Si precisa inoltre che i risultati delle verifiche (Test Report) dovranno essere trasmessi a INRETE Distribuzione nelle modalità sotto indicate.
qualora l'impianto di produzione sia costituito da due o più sezioni, anche eventualmente dotate di più sistemi di protezione di interfaccia, con diverse date di entrata in esercizio, ai fini della determinazione degli obblighi di verifica si fa riferimento alla data di entrata in esercizio della prima sezione dell'impianto di produzione per la verifica di tutti i sistemi di protezione di interfaccia.
Qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche, a seguito di segnalazione del gestore di rete, il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE) provvede a sospendere l'erogazione degli incentivi (se previsti), nonché l'efficacia delle convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale 5 luglio 2012, fino alla comunicazione dell'avvenuta effettuazione della verifica;
Rimane ferma la possibilità, in capo ai gestori di rete e declinata nel regolamento di esercizio, di sospendere il servizio di connessione fino all'avvenuta effettuazione delle verifiche, precisando che l'eventuale sospensione del servizio di connessione possa essere effettuata solo previo preavviso e comunque dopo aver lasciato al produttore almeno due ulteriori mesi di tempo, a decorrere dal preavviso, per l'effettuazione delle verifiche;
Trasmissione documentazione
Per la trasmissione della documentazione, ovvero la relazione da cassetta prova-relè timbrata e firmata da professionista abilitato, che dovrà riportare nell'oggetto " Verifiche periodiche dei sistemi di protezione di interfaccia ai sensi della delibera 786/2016/R/EEL e Norme tecniche di connessione", è disponibile la modalità on line tramite il link presente nella pagina web dedicata al Produttore nella sezione GESTIONE DI CONNESSIONE ESISTENTE.
Tale COMUNICAZIONE deve essere effettuata anche dai Produttori che hanno il sistema di protezione di interfaccia integrato, pur non dovendo effettuare la verifica, al fine di mappare chi è soggetto a tale adempimento.